Il fisco non fa sconti, è il caso di dirlo. Stando ad una recente sentenza della Cassazione infatti i proventi derivanti dall’attività di prostituzione devono rendere conto alle Entrate tanto quanto una qualsiasi altra professione. Poco importa se l’attività in questione sia di dubbia moralità .
Coglie nel segno la sentenza, se si considera che prostitute, escort e hostess immagine non fanno la fattura in 9 casi su 10 e nel 2010 hanno evaso 1,2 MLD di euro, + 12,7% rispetto al 2009. “In Italia il 92% delle prostitute non rilascia la ricevuta fiscale nonostante la Cassazione abbia ritenuto tassabili i proventi” - denuncia Vittorio Carlomagno presidente dell’ Associazione Contribuenti Italiani - “Il fenomeno è in costante crescita e né il redditometro, né lo spesometro riusciranno ad arginare questo malcostume”.
La classifica vede al primo posto le prostitute di Venezia con 97%, seguita da Genova con il 96%, Milano con il 95%, Aosta con il 94%, Roma con il 93%, Verona con il 91%, Napoli con il 90%; Palermo con il 88%, Torino con il 87% e Bari con il 85%. Complessivamente la classifica della illegalità fiscale - relativa sia a coloro che non hanno emesso fattura, sia a coloro che, emettendola, hanno maggiorato del 20% il compenso pattuito - stilata da Lo Sportello del Contribuente, vede al primo posto le prostitute, con il 92,3% degli evasori, seguite dalle escort (90,9%) e dalle hostess immagine (87,4%).
Anche volendo considerare illecito, in quanto contrario al buon costume, l’accordo che ha ad oggetto una prestazione sessuale verso il pagamento di denaro o di beni in natura, i relativi proventi sarebbero comunque ugualmente tassabili ai fini delle imposte dirette. Difatti l’art. 14, comma 4, della legge 537/93, prevede che nell’ambito delle categorie reddituali (reddito di lavoro autonomo, reddito d’impresa, etc.) devono essere ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Qualora, poi, i proventi illeciti non siano classificabili nelle predette categorie di reddito vanno comunque considerati come redditi diversi.
La sentenza
La Corte di Cassazione (sentenza n.20528 dello scorso 1 Ottobre) ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo sottoposti al prelievo Irpef, Irpa e Iva i guadagni di una ballerina che si prostituiva. Si legge in sentenza: “pur essendo tale attivita’ discutibile sul piano morale, non puo’ essere certamente ritenuta illecita”. Non solo. Non assume nessun rilievo, hanno spiegato i giudici, la risposta a interrogazione parlamentare del 31 luglio 1990 del ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, trattandosi di una valutazione peraltro risalente nel tempo, che non vincola in nessun modo i giudici.
Efficienza svizzera
Per prostituirsi ci vorrà l’autorizzazione municipale ed un’assicurazione malattia. Succede nell’efficientissima Zurigo, dove secondo un’ordinanza comunale le prostitute che battono i marciapiedi saranno soggette ad autorizzazione e dovranno dimostrare di essere maggiorenni, di disporre di un permesso di soggiorno e di avere un’assicurazione malattia.
Novità sono previste anche per i gestori di bordelli, che analogamente a quanto avviene per altri esercizi pubblici dovranno richiedere un’apposita patente legata a precise condizioni.
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